In relazione ai dati e alle informazioni oggetto di pubblicazione, devono essere rispettati i seguenti requisiti: 1. completezza e conformità agli originali; 2. formato digitale di tipo aperto; 3. facilità di reperimento e di consultazione delle informazioni; 4. comprensibilità; 5. riutilizzabilità; 6. tempestività; 7. pertinenza; 8. non eccedenza. Si sottolinea l’importanza del rispetto degli ultimi due requisiti, che permettono alla trasparenza di essere effettiva. La non pertinenza o l’eccesso di documentazione non agevolano infatti l’individuazione delle informazioni rilevanti e di interesse. Per tale motivo, oltreché per il contemperamento dei obblighi di pubblicazione con quelli di tutela della privacy, è prevista come misura di prevenzione della corruzione l’adozione di una modulistica predefinita e di un regolamento di pubblicazione aziendale sui siti web, che possano assicurare un adempimento puntuale sia in relazione ai profili di trasparenza che a quelli della privacy.
Dal giugno 2019 Sotacarbo partecipa alla IEA GREENHOUSE GAS R&D PROGRAMME, organizzazione internazionale indipendente della International Energy Agency. IEAGHG si occupa di tecnologie che possono contribuire a ridurre le emissioni di anidride carbonica, mitigare i fenomeni del cambiamento climatico e del riscaldamento globale.
Dal 1 ottobre 1989, su incarico del Ministero dell’Industria, Sotacarbo rappresenta l’Italia nell’International Centre for Sustainable Carbon (ICSC), organizzazione internazionale indipendente della International Energy Agency (IEA). Oltre alla normale partecipazione ai lavori dell’organizzazione in qualità di membro, le attività svolte in questo ambito comprendono quelle relative a contratti con terzi; progettazione e redazione di Report specifici; la collaborazione nella redazione e pubblicazione del magazine digitale Only Natural Energy [ONE]; dell’organizzazione congiunta di conferenze, convegni, seminari di livello internazionale e della Sotacarbo Summer School.
Art. 7-bis Riutilizzo dei dati pubblicati
[…] 3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. […]
Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
[…] 9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:
[…] f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.