Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-24 Approvato con delibera del CdA il 13 aprile 2022.
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-23 Approvato con delibera del CdA il 24 marzo 2021.
Non è stata accertata alcuna violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-22 Approvato con delibera del CdA il 31 gennaio 2020.
Piano triennale di prevenzione della corruzione Sotacarbo 2019-2021
Piano triennale 2018-20.
1. Modalità di segnalazione
Le segnalazioni potranno essere trasmesse con le seguenti modalità: a. Attraverso le piattaforme informatiche – WhistleblowingPA all’indirizzo https://sotacarbo.whistleblowing.it/#/ – ANAC all’indirizzo https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/
La prima piattaforma fa uso del software GlobaLeaks, specificatamente progettato per proteggere l’identità del whistleblower e del ricevente nello scambio di informazioni. La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società.
Attraverso la seconda piattaforma la segnalazione viene ricevuta direttamente dall’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).
Entrambe le piattaforme garantiscono la riservatezza attraverso un sistema di cifratura che non consente ad alcuno, neppure al destinatario della segnalazione, di conoscere l’identità del segnalante.
Il segnalante, dopo essersi accreditato sulle piattaforme e aver compilato e inviato l’apposito modulo, riceve dal sistema un codice identificativo da utilizzare per i successivi accessi. Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria, accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto.
b. Segnalazione tramite posta elettronica Il segnalante dovrà scaricare il modulo 1 reperibile nella sezione Società trasparente del sito aziendale Sotacarbo. Dopo aver compilato il modulo il segnalante dovrà provvedere ad inviarlo dalla propria casella di posta all’indirizzo di posta elettronica whistleblower@sotacarbo.it accessibile dai componenti del Comitato Etico mediante reindirizzamento automatico agli indirizzi individuali di ciascuno dei componenti.
c. Segnalazione attraverso il servizio postale Con modulo: 1 che prevede la compilazione dei dati identificativi in chiaro; 2 che è destinato alle segnalazioni anonime. Il segnalante, una volta scaricato e compilato il modulo prescelto, dovrà provvedere ad inviarlo attraverso il servizio postale con busta chiusa indirizzata presso la sede della Società al Responsabile della prevenzione della corruzione, all’Organismo di Vigilanza e al nominativo del rappresentante dei lavoratori componente del Comitato Etico, con la dicitura “RISERVATA PERSONALE”, con indicazione dei propri dati identificativi e copia del documento d’identità, siglato con firma autografa (modulo 1) nel caso di segnalazione nominativa o riservata, priva dei dati identificativi (modulo 2) nel caso di segnalazione anonima. Senza modulo: le segnalazioni sprovviste dell’apposito modulo pervenute tramite il servizio postale e inoltrate su un foglio manoscritto, verranno ugualmente gestite, purché il documento contenga le medesime informazioni riportate nei moduli 1 e 2.
d. Segnalazione verbale a ciascuno dei componenti del Comitato Etico La segnalazione potrà essere effettuata verbalmente a ciascuno dei componenti del Comitato Etico che dovrà riferire immediatamente al Presidente, ai sensi dell’art. 3 c. 3 del presente Regolamento. Alla convocazione effettuata ai sensi del predetto articolo, il Comitato Etico redigerà apposito verbale contenente una puntuale descrizione della segnalazione, provvedendo alla gestione della stessa secondo quanto previsto dall’articolo seguente.
Approvato dall’Organo di indirizzo politico-amministrativo (CDA) il 7.6.2016
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-16
Approvato con Delibera CdA del 17 aprile 2014.
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta.
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Direttore della Comunicazione e delle Relazioni internazionali Dott. Gianni Serra. e-mail
Art. 10 Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
[…]
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9:
a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
Art. 43 Responsabile per la trasparenza
1. All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
[…] 7. L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all’organo di indirizzo e all’organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all’Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
8. L’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.
14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all’organismo indipendente di valutazione e all’organo di indirizzo dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica nel sito web dell’amministrazione. Nei casi in cui l’organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce sull’attività. […]
Art. 18. Sanzioni
5. L’atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.