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Accesso civico semplice

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 Art. 5 c.1; Legge 7 agosto 1990 n. 241 – Art. 2 c. 9-bis;



  • Accesso civico semplice

    Ultimo aggiornamento: 14 aprile 2023
    Pubblicato il: 25 marzo 2020

    L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati dei quali sia stata omessa la pubblicazione pur avendone l’obbligo. Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

    Responsabile per l’accesso civico
    Ing. Caterina Frau
    Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
    e-mail: accessocivico@sotacarbo.it
    Tel. 0781-1863239
    Sotacarbo SpA
    Grande Miniera di Serbariu
    09013 Carbonia (CI)

    Modalità per esercitare il diritto di accesso civico

    Chiunque ha diritto di esercitare l’accesso civico. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.

    La richiesta deve essere inoltrata al Responsabile per l’accesso civico utilizzando il modulo appositamente predisposto, da inviare, unitamente alla copia di un documento d’identità, tramite posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata.

    Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile per l’accesso civico, il richiedente può presentare una nuova istanza al Titolare del potere sostitutivo, utilizzando la procedura descritta in precedenza. Il Titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni alla pubblicazione di quanto richiesto e ad informare il richiedente.