AZIONE 1.2 - Incentivi alle MPMI per il miglioramento delle performance energetiche
L’azione 1.2 è rivolta alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del Sulcis Iglesiente, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica sia dei processi produttivi che degli edifici aziendali. Gli interventi ammissibili comprendono l’installazione di impianti FER e sistemi di accumulo per l’autoconsumo, l’efficientamento energetico degli edifici e l’ottimizzazione dei processi produttivi, anche attraverso soluzioni innovative e l’ingegnerizzazione di nuove linee produttive. Il contributo può coprire fino al 100% delle spese in regime De Minimis, con un tetto massimo di 300.000 euro in tre anni, oppure variare dal 40% al 65% in regime GBER, a seconda della tipologia di impresa e della natura dell’intervento. La dotazione finanziaria complessiva dell’azione 1.2 è pari a 11 milioni di euro, e le domande possono essere presentate fino al 31 ottobre 2025, tramite procedura a sportello con valutazione in ordine cronologico.
Sotacarbo supporta attivamente le imprese anche attraverso chiarimenti e assistenza nella comprensione del bando, contribuendo a rendere più accessibile ed efficace la partecipazione al programma di transizione energetica.
Di seguito le FAQ riguardanti il bando.
FAQ
Le micro, piccole e medie imprese che possono richiedere l'accesso agli incentivi devono rientrare in determinati codici ATECO: è necessario che siano di importanza primaria o è sufficiente che siano presenti nella visura camerale con importanza secondaria?
È sufficiente la presenza del codice ATECO nella visura camerale dell’impresa. È tuttavia fondamentale che l’intervento proposto sia afferente a tale codice.
Il bando è riferito solo ad aziende che hanno uno storico con almeno due anni di bilancio approvato o anche a nuove attività?
Il bando è indirizzato ad aziende che hanno almeno due anni di attività, con due bilanci approvati.
Nel caso in cui un’azienda si trovi in una situazione di cambio di ragione sociale, è possibile accedere al bando?
Sì, anche in fase di cambio di ragione sociale, l’azienda può richiedere l’incentivo, purché non cambi il codice ATECO e che il sito resti all’interno dei comuni del Sulcis Iglesiente.
Il costo delle pergole/pensiline per l’installazione di impianti fotovoltaici rientra nei costi diretti finanziabili?
Sì, i costi per pergole o pensiline rientrano nei costi diretti finanziabili, così come tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione dell’opera.
Gli incentivi riguardano anche strutture, come capannoni, di nuova installazione?
Per legge, le nuove strutture devono rispondere a dei requisiti minimi per il rispetto energetico e ambientale. Tali requisiti minimi non vengono finanziati da nessun bando, perché riguardano obblighi di legge. La parte eccedente (maggior efficienza rispetto allo standard minimo) può rientrare negli incentivi, secondo le tipologie di spesa ammissibili.
I mezzi di trasporto, come camion o escavatori, utili per l’attività, sono finanziabili attraverso il bando?
Il bando fa riferimento solo a interventi di installazione di impianti di produzione di energia da FER e di impianti di accumulo finalizzati all’autoconsumo; efficientamento degli edifici dell’impresa tali da portare a un miglioramento in termini di energia primaria; efficientamento volto al risparmio energetico dei processi industriali anche attraverso lo sviluppo innovativo degli stessi, compresa l’ingegnerizzazione di nuove linee di produzione efficienti (art. 8 - Spese ammissibili).
I macchinari di nuova installazione che rientrano nel ciclo produttivo dell’azienda sono finanziabili attraverso incentivi?
Sì, tutti i macchinari, da intendersi come impianto, e le attrezzature che rientrano nel ciclo produttivo dell’impresa e che permettano una riduzione dei consumi e dei costi energetici sono finanziabili.
Il cappotto termico rientra come intervento finanziabile?
Sì, il cappotto termico è una misura di efficientamento dell’edifico, perciò rientra nel finanziamento.
È prevista la sostituzione di un impianto fotovoltaico esistente?
Sì, il finanziamento riguarderà il nuovo impianto, che deve garantire una maggiore produzione energetica rispetto a quello dismesso, mentre per quel che riguarda lo smaltimento del vecchio impianto, rientrerà nell’incentivo solo una quota percentuale pari al 10% e il resto del costo graverà sull’azienda.
L’investimento riguardante il sistema di accumulo è vincolato alla presenza dell’impianto di produzione da FER?
Il sistema di accumulo deve necessariamente essere connesso direttamente ad un impianto di produzione da FER. In assenza di ciò, il sistema di accumulo non può essere incentivato. Non è un obbligo investire su un sistema d’accumulo se si decide di investire su un impianto di produzione da FER.
Investimenti atti ad un aumento dell’attività produttiva sono finanziati?
Si, investimenti mirati ad espandere la propria attività produttiva purché sia dichiarata la loro efficienza in termini energeticici e di riduzione delle emissioni clima alteranti, sono finanziati dal bando. Rientrano solo le spese per nuove attrezzature e macchinari. Sono escluse le opere edilizie di nuova installazione, in quanto per legge devono rispondere a determinati parametri di efficienza.
Esiste la possibilità dell’autoconsumo a distanza?
L’uso finale dell’energia prodotta non è di competenza del bando. L’importante è che in fase di valutazione l’investimento rientri nei parametri previsti dal bando, in termini di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni.
La Diagnosi Energetica deve essere firmata necessariamente da un tecnico che abbia la certificazione di esperto nella gestione dell’energia?
L’Impresa deve disporre di una diagnosi energetica rilasciata da soggetti professionalmente qualificati (Es: EGE; ESCO) da allegare alla domanda che prenda in considerazione almeno gli ultimi due anni antecedenti l’anno di presentazione della domanda.
Per l’immunizzazione climatica, è necessaria la relazione di un tecnico?
Si, è necessaria la valutazione di un tecnico professionista per la redazione della dichiarazione per l’immunizzazione climatica. In caso di interventi che non presentino rischi significativi, si dovrà predisporre una “relazione tecnica sintetica”, asseverata da un tecnico/progettista, argomentando le principali motivazioni per la non assoggettabilità. Nel caso di infrastrutture che rientrino tra quelli da sottoporre a successiva verifica climatica, il Beneficiario dovrà garantire che tali investimenti siano accompagnati da uno specifico “studio di valutazione climatica” (climate proofing), che evidenzi i rischi considerati in funzione degli scenari climatici e le misure di adattamento e mitigazione che dovranno essere adottate.
L’attestato di prestazione energetica (APE) deve essere ufficiale in fase di presentazione della domanda?
Sì, inoltre l’APE deve essere regolare e depositata al catasto APE. Non deve essere depositata la previsione di APE.
Il ritorno dell’investimento deve essere rappresentato all’interno di un documento specifico, tipo piano industriale o conto economico previsionale?
Attraverso la relazione tecnico-economica possono essere indicati i vantaggi economici che l’azienda ottiene grazie agli interventi. Ciò permetterà una migliore valutazione da parte degli organi valutatori di considerare al meglio la domanda.
La Diagnosi Energetica è compresa nelle agevolazioni?
La diagnosi energetica rientra nelle spese tecniche ammissibili nel limite del 10% del totale della spesa ammessa (pari alla somma delle spese per l’acquisto di macchinari e attrezzature o per fornitura di componenti, delle spese per l’installazione e la posa in opera degli impianti e delle spese per opere edili).
Lo scenario controfattuale, da presentare in caso si scelga l’agevolazione GBER, è necessario anche per le micro e piccole imprese?
Sì, tale scenario è necessario per le micro, piccole e medie imprese. Qualora non sia tecnicamente disponibile l’alternativa controfattuale, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica e le intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili sono ridotte del 50%, come previsto dal comma 8 dell’art.38 del GBER.
Con riferimento agli investimenti fatti a partire dal 1° gennaio 2024, tutte le valutazioni energetiche e attestati di prestazione devono fare riferimento al periodo precedente tale data oppure devono essere rivalutati allo stato attuale?
Per gli interventi non ancora conclusi al momento della presentazione della domanda e che comunque siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2024, valgono le valutazioni energetiche fatte prima dell’inizio dei lavori.
Cosa si intende per "idoneo titolo di disponibilità dell’area/edificio"? È possibile considerare un Contratto di Affitto, magari in essere da diversi anni, un Titolo Idoneo?
Per idoneo titolo di disponibilità si intende un documento giuridico che garantisca l’effettiva disponibilità dell’area o edificio oggetto dell’intervento per tutta la durata dell’investimento e degli obblighi correlati. È possibile considerare un contratto di affitto in corso da diversi anni come titolo idoneo, purché il beneficiario possa dimostrare la disponibilità stabile e l’uso dell’immobile per la durata richiesta dal bando (almeno 5 anni successivi alla conclusione degli interventi).
Che differenze ci sono tra le due agevolazioni De-Minimis e GBER?
Il regime De-Minimis è disciplinato dal Reg. (UE) n. 2023/2831 e gli aiuti sono concessi in forma di contributo a fondo perduto nel limite del massimale di euro 300.000, nel triennio, con un’intensità di aiuto del 100% della ESL (equivalente sovvenzione lorda). Se l’intervento complessivo proposto per il finanziamento è di importo inferiore a 200.000 euro le spese indirette, comprese quelle connesse alla messa in opera dell’investimento, sono riconosciute applicando un tasso forfettario pari al 7% delle spese dei costi diretti ammissibili.
Nel regime GBER gli interventi complessivamente incentivabili a fondo perduto non possono superare euro 500.000. Gli aiuti erogabili sono disciplinati dagli artt. 38, 38bis, 41 del Regolamento (UE) 651/2014 (GBER) come modificato da Regolamento (UE)1315/2023 e ss.mm.ii. La tipologia di agevolazione del GBER per ogni intervento è riportata nell’art.9 del presente avviso.
Per ottenere le agevolazioni, le aziende devo anticipare i costi? E per quanto riguarda i tempi del rimborso?
L’erogazione delle agevolazioni è a saldo, da richiedersi, pena decadenza dall’agevolazione concessa, entro la data prevista per la conclusione dell’intervento e comunque tenendo presente il termine di rendicontazione al 31.10.2026. È possibile richiedere una anticipazione erogabile su richiesta del Beneficiario, da presentare entro 30 giorni dalla data di concessione, nella misura del 40% del contributo concesso, garantita da fideiussione bancaria o di polizza assicurativa.
Esistono dei massimali di spesa per l’impianto fotovoltaico?
I limiti sulle spese ammesse a finanziamento sono:
- Minimo: 20.000 euro – Massimo: 500.000 euro (GBER);
- Minimo: 20.000 euro – Massimo: sino al tetto concedibile (De-Minimis) pari a 300.000 euro nei tre anni.
L’investimento proposto deve essere opportunamente motivato nella relazione tecnico-economica.
Considerando le percentuali di agevolazione del regime GBER, nel caso in cui l’intervento venga ammesso, è ammesso per quelle percentuali o in base al numero di partecipanti alla domanda?
Scegliendo il regime GBER, le percentuali riguardano l’intero investimento, indipendente dal numero dei partecipanti al bando. Tali percentuali sono definite in base alla tipologia di intervento che si vuole effettuare (art. 9).
È possibile la cumulabilità con altri tipi di agevolazioni?
La cumulabilità è possibile, purché si tratti di costi diversi.
Esiste un elenco di società accreditate dalla Regione che si occupano delle pratiche per partecipare al bando?
A tutela del libero mercato, la Regione non può disporre di un elenco di società accreditate a cui rivolgersi per le pratiche.
Informazioni e chiarimenti sui contenuti dell’Avviso e sugli adempimenti ad esso connessi potranno essere richiesti al Servizio Energia ed Economia Verde all’e-mail ind.energia@regione.sardegna.it, o ai numeri telefonici 070 6062411, 070606 2204, 070606 2229, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 11.30.