Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall’amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti della Società.
Lo statuto Sotacarbo approvato dall’Assemblea dei soci il 29 aprile 2022 contiene le norme che regolano i rapporti tra i soci, organizzazione, funzioni, obiettivi della Società e i limiti di operatività.
Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
Legge istitutiva della Sotacarbo SpA Legge 27 giugno 1985 n. 351 Articoli 5 e 6
Regolamento n. 1 (Whistleblowing) Regolamento n. 2 (Missioni) Regolamento n. 3 (Selezione del personale) Regolamento n. 4 (Acquisti) Regolamento n. 5 (Siti web aziendali) Regolamento n. 6 (Piccola cassa) Regolamento n. 7 (Corporate governance) Regolamento n. 8 (Progressione di carriera) Regolamento n. 9 (Piano della performance) Regolamento n. 10 (Privacy) Regolamento n. 11 (Pubblicazioni scientifiche) Regolamento n. 12 (Premialità e incentivi)
Di seguito il testo completo dei regolamenti aziendali, riportati in ordine cronologico di approvazione da parte dell’Organo amministrativo (CDA).
Approvati dall’Organo di indirizzo politico-amministrativo (CDA) il 24.03.2021
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita’ di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.