L’efficienza energetica e i bonus edilizi: cosa cambia
Con l'approvazione definitiva della Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) e con la conversione in legge del Decreto aiuti quater (DL del 18 novembre 2022 n. 176).
Date:
03 May 2023
Con l'approvazione definitiva della Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) e con la conversione in legge del Decreto aiuti quater (DL del 18 novembre 2022 n. 176) sono state introdotte alcune importanti modifiche sui temi dei bonus edilizi e del risparmio energetico, aggiornando aliquote fiscali, importi, procedure e scadenze. Un’altra importante novità riguarda il meccanismo di accesso a tutti gli incentivi, che a partire dal 17 febbraio 2023 è regolato dal DL 16 febbraio 2023 n 11, cosiddetto decreto Blocca Cessioni, che ha eliminato la cessione del credito e lo sconto in fattura per i nuovi lavori, consentendo prevalentemente la fruizione diretta delle detrazioni in dichiarazione dei redditi. Il testo della legge di conversione del decreto Blocca Cessioni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2023 (legge n. 38 dell’11 aprile 2023). La Legge 11 aprile 2023, n. 38, rivista alla luce dei 309 emendamenti presentati, scioglie in parte i vincoli, molto stringenti, imposti inizialmente dal DL 11/2023.
In materia di superbonus, le novità più importanti riguardano la riduzione della percentuale di detrazione e l’introduzione di criteri più stringenti per l’ottenimento (tetto massimo di reddito e vincolo della “prima casa”). L’aliquota di detrazione viene così ridefinita: 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022; 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per quelle sostenute nell’anno 2024; 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
L’aliquota del 90% viene applicata per gli interventi avviati dopo il 1° gennaio 2023 su unità immobiliari unifamiliari dalle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a patto che: il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare in oggetto; che la stessa unità immobiliare sia adibita a “prima casa” e che il contribuente abbia un reddito di riferimento massimo di 15.000 € (calcolato secondo indicazioni fornite dalla legge, sulla base del cosiddetto “quoziente familiare”).
Fanno eccezione gli immobili unifamiliari e le villette (unità immobiliari funzionalmente indipendenti) su cui al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, che potranno continuare a fruire del superbonus con aliquota al 110% fino al 30 settembre 2023. In questo caso i proprietari possono scegliere se: usufruire direttamente del superbonus nella dichiarazione dei redditi oppure optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. C’è inoltre più tempo per la comunicazione all’agenzia delle entrate relativa alla cessione del credito per le spese del 2022: la possibilità è estesa fino al 30 novembre 2023, con il pagamento di una sanzione di 250 euro. Chi ha avviato i lavori tra ottobre e dicembre 2022, non ha diritto al superbonus 110%, ma solo ai bonus casa ordinari, come ad esempio l’ecobonus e il bonus ristrutturazioni. Per gli interventi agevolati con il superbonus, con il bonus 75% barriere architettoniche, con il sismabonus e il sismabonus acquisti, i crediti di imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, inviate all’agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, possono essere utilizzati in 10 anni, invece che in 4.
Gli interventi disciplinati dall’ art.119 del Decreto Rilancio potranno fruire dello sconto in fattura e cessione del credito se alla data del 17/02/2023: risulti presentata la cila nel caso di beneficiari diversi dai condomini; risulti adottata la delibera assembleare avente ad oggetto l’approvazione dei lavori e presentata la cila nel caso dei condomini. In quest’ultimo caso sia l’approvazione dei lavori, che l’adesione per le opzioni cessione del credito o sconto in fattura sono valide se “approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio”. Relativamente agli interventi di demolizione e ricostruzione, entro lo stesso termine, deve risultare presentata l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo edilizio.
Indipendentemente dalle nuove disposizioni normative le opzioni alternative alla detrazione potranno essere utilizzate per gli interventi effettuati: sugli immobili ricadenti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza; sugli immobili situati nella Regione Marche danneggiati dagli eventi meteorologici verificatesi a partire dal 15/09/2022; dagli Istituti autonomi case popolari, Iacp, ed enti aventi gli stessi scopi sociali se istituiti sotto forma di società e rispondenti ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"; dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale (Aps).
Escludendo le eccezioni su riportate, l’effettuazione dei seguenti interventi avrà come unica opzione la detrazione fiscale: recupero del patrimonio edilizio; efficientamento energetico; riduzione rischio sismico e contestuale riqualificazione energetica; fonti rinnovabili; colonnine di ricarica di veicoli elettrici; abbattimento delle barriere architettoniche.Sono invece esclusi dal divieto di cessione gli interventi "non superbonus" per i quali entro il 16 febbraio 2023: risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; siano già iniziati i lavori, nel caso non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo; sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori nel caso di lavori non ancora iniziati.
L’ecobonus, rivolto a chi esegue interventi finalizzati all’aumento del livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, viene confermato fino al 2024. L’aliquota base di detrazione è pari al 65% (isolamento involucro opaco su oltre il 25% della superficie dello stesso, sostituzione finestre e infissi, sostituzione della vecchia caldaia per riscaldamento e ACS, installazione di termovalvole e building automation), mentre scende al 50% in caso di installazione di tende da sole e altri elementi oscuranti.
Per i condomini, l’ecobonus rimane confermato fino al 31 dicembre 2024. L’agevolazione consiste in una detrazione pari al 70% o al 75% (nel caso in cui l’intervento migliori la prestazione energetica raggiungendo un livello di qualità media di cui al decreto del Mise 26 giugno 2015 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), con una limite di spesa massimo pari a 40.000€ per ogni unità immobiliare.
Si riconferma anche il bonus ristrutturazioni (lavori di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria negli edifici singoli e manutenzione ordinaria nei condomini, restauro e risanamento conservativo) fino a fine 2024, con aliquota della detrazione pari al 50% della spesa sostenuta fino all’importo massimo di 96.000 €.
Si conclude invece definitivamente l’epoca del bonus facciate.
Il sismabonus, utilizzabile per interventi di messa in sicurezza statica di edifici in zone ad alto rischio sismico, resta valido fino al 31 Dicembre 2024, con percentuali di detrazione variabili, a seconda del tipo di intervento effettuato, tra 50% e 85% delle spese sostenute.
Anche l’agevolazione per gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, introdotta con la Legge di Bilancio 2022, rimane valida fino a fine 2025, con aliquota del 75% (spese documentate e sostenute dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, il cui massimale varia in funzione del numero di unità immobiliari).
Ritorna, dopo anni dalla sua prima comparsa, il bonus iva case green, ovvero la detrazione del 50% dell’iva per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale, di classe energetica A o B – aventi cioè cappotto termico e fonti energetiche rinnovabili o pannelli isolanti – acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 direttamente dall’impresa costruttrice o dagli Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio). La classe energetica dell’unità immobiliare deve essere attestata tramite attestato di prestazione energetica (Ape) obbligatoriamente allegato all’atto di acquisto. Non ci sono invece indicazioni sul tipo di unità immobiliare (oltre alla destinazione d’uso residenziale): il bonus può quindi essere applicato per l’acquisto di prima casa (iva al 4%), o secondo casa (iva al 10%) o immobili di lusso (iva al 22%).
Sismabonus-acquisti, confermato fino a fine 2024, è un bonus valido per acquisti di immobili ristrutturati da impresa in zone sismiche 1,2 e 3. Consiste in una detrazione d’imposta del 75% (passaggio a una classe di rischio inferiore), o dell’85% del prezzo di acquisto (passaggio a due classi di rischio inferiori), entro il limite massimo di spesa di 96.000 € per ogni unità immobiliare. È agevolata con il superbonus anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico.
In linea con uno degli obiettivi del portale Auree.it di informare e rendere partecipe il cittadino nel processo decisionale riguardante un intervento di efficientamento energetico del patrimonio residenziale, la conoscenza delle caratteristiche dei bonus edilizi risulta di primaria importanza a supporto anche della scelta delle strategie di intervento più diffuse. Il portale consentirà la sensibilizzazione e il coinvolgimento dell’utente su questo tema attraverso la nuova sezione Normativa che verrà implementata nel corso del PTR 2022-2024. EnergyTeam
Attività finanziata a valere sul fondo per la ricerca di sistema elettrico PTR 2022-2024.Last update
16/05/2023, 15:28