Nell’ambito delle attività istituzionali di sperimentazione su tecnologie innovative inserite nel ciclo della produzione di energia low carbon, Sotacarbo sta portando avanti la realizzazione di un’infrastruttura di ricerca per lo sviluppo di sistemi di monitoraggio della CO2, all’interno di un’area di poco più di un ettaro (1,3) in località Matzaccara (Comune di San Giovanni Suergiu). La ridotta porzione di territorio interessata e la limitata durata temporale delle sperimentazioni sono tali da non far rilevare possibili elementi perturbativi sull’ambiente.
La maggior parte delle attività sperimentali viene invece portata avanti nel Centro ricerche Sotacarbo, situato all’interno della Grande Miniera di Serbariu (Comune di Carbonia), dove sono presenti laboratori e impianti, per i quali l’impatto ambientale è ritenuto pressoché nullo o scarsamente rilevante.
Gli impianti sperimentali sono ubicati nella piattaforma pilota, in un’area esterna adiacente agli uffici. I test sono effettuati per un tempo complessivo di circa 500 ore/anno, non sono continuativi e vengono eseguiti in campagne sperimentali della durata massima di circa 72 ore.
Le attività di sperimentazione e gli impianti su cui vengono svolte non necessitano di autorizzazione per emissioni inquinanti, proprio per la loro natura di fonte discontinua e scarsamente rilevante. Gli impianti Sotacarbo rientrano tra quelli in deroga (parte I all. IV parte V del D.lgs. 152/06), attività di cui all’art. 272 comma 1 sotto la voce: jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi.
Gli impianti non sono finalizzati alla produzione su scala industriale e pertanto non sono ascrivibili alla categoria di opere elencate negli allegati A1 e B1 della Delib. G.R. n.11/75 del 2021 e pertanto non soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale.
Art. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2 Definizioni
[…] b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico; […]