La Sotacarbo – Società Tecnologie Avanzate Low Carbon – S.p.A., nell’ambito delle attività di acquisizione di forniture di beni, servizi e lavori, invita gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, a richiedere l’iscrizione nell’Albo degli Operatori Economici istituito presso la Società, secondo le modalità riportate nel disciplinare e nella modulistica sottostante. Al fine di semplificare l’iscrizione al suddetto albo si riporta una sintesi dei documenti da predisporre e delle modalità di trasmissione degli stessi: Documenti per l’iscrizione all’albo fornitori: 1) Allegato – A – domanda-di-iscrizione- operatori economici non professionisti; 2) Allegato – A1 – domanda-di-iscrizione-professionisti; 3) Allegato – B – Dichiarazione-sostitutiva-CCIAA da compilare solo se iscritti alla CCIAA, in alternativa indicare l’iscrizione albo professionale di appartenenza e il numero d’iscrizione se posseduta. L’allegato B può essere sostituito da una visura camerale aggiornata; 4) Allegato – C – Categorie-merceologiche, barrare le caselle per le quali si richiede l’iscrizione; 5) Patto d’Integrità; 6) Disciplinare-Albo-Operatori-Economici; 7) Idonee referenze bancarie; Se possedute, potranno essere inviate anche certificazioni di qualità e/o di gestione ambientale e per la sola categoria dei lavori, eventuali attestazioni SOA. I documenti di cui ai precedenti punti 5) e 6) dovranno essere firmati e timbrati in ogni pagina per accettazione. Si richiede, inoltre di allegare la copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentate o del soggetto incaricato alla sottoscrizione della domanda e dei relativi documenti allegati. La trasmissione della documentazione completa potrà essere effettuata tramite pec al seguente indirizzo: sotacarbo@pec.sotacarbo.it o in alternativa consegnata a mano in plico chiuso e controfirmato sui lembi riportando la dicitura ” Candidatura iscrizione all’Albo Operatori Economici Sotacarbo S.p.a.” al seguente indirizzo: Sotacarbo SpA Località Grande Miniera di Serbariu snc, 09013 Carbonia (SU). Si ricorda, inoltre, di prendere visione del Codice Etico e del Regolamento per gli acquisti di forniture di beni, servizi e lavori.
Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati.
Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.